Faccio seguito alle polemiche emerse a seguito del CASO del Liceo PETRARCA a Trieste, che pare inverosimile.
La lodevole iniziativa dell’insegnante promotrice dell’iniziativa ha stimolato molte riflessioni sul periodo inquietante che stiamo attraversando, facendo emergere la insufficiente consuetudine con la quale la scuola si misura con temi che dovrebbero rientrare in una prassi ordinaria: le leggi razziali dovrebbero trovare maggior approfondimento tra gli studenti, come emerge dall’importante lavoro della classe, stimolata da una docente attenta e sensibile. È quanto auspicavo attraverso il mio DDL 2766 “Istituzione dell’anno dell’eguaglianza e della lotta alle discriminazioni razziali”, di cui sono stata estensore e prima firmataria, presentato lo scorso anno a marzo in Senato, che trova in qualche modo nel “lavoro del Petrarca” la sua realizzazione.
Ritengo utile trasmettere il testo del DDL, che intende coinvolgere il mondo dell’istruzione in una riflessione sugli 80 anni dalle leggi razziali, nell’auspicio venga rilanciato e trovi quest’anno la sua concretizzazione.
Il tema della discriminazione razziale e la sua condanna sono insiti nelle motivazioni che hanno portato il Parlamento italiano ad approvare l’istituzione della giornata della memoria della shoà.
Purtroppo il razzismo, e non mancano inquietanti episodi che ne minacciano il rigurgito, è tutt’altro che debellato in Europa e nel nostro Paese a oltre settanta anni dalla fine della seconda guerra mondiale e dopo sofferte conquiste sociali e di civiltà che hanno portato l’Europa (e non solo l’Europa) a vivere il periodo di pace più lungo e di crescita e sviluppo che non hanno eguali nella storia dell’umanità. Si registra, in questi ultimi anni, una crescente ripresa di fenomeni di intolleranza, che destano seria preoccupazione tra coloro che credono, vivono e difendono la democrazia.
Per tali ragioni, scrivevo nella premessa del DDL, in occasione della giornata della memoria, “ritengo doveroso lanciare un segnale di attenzione su queste terribili problematiche portando a conoscenza della proposta di legge depositata al Senato per istituire il 2018 come l’anno dell’uguaglianza e della lotta alle discriminazioni razziali.”
Affrontiamo dunque il tema nella scuola in modo approfondito; una riflessione episodica non servirebbe. Accompagnamo singoli momenti celebrativi o evocativi con una costante educazione al RISPETTO dell’ALTRO, a partire dalle PAROLE.
Di seguito la relazione al DDL e l’articolato.
ExSen.Laura Fasiolo ( XVII LEGISLATURA)
Onorevoli Senatori. — Il 14 luglio 2018 ricorreranno 80 anni dall’introduzione in Italia delle infamanti leggi razziali volute dal regime fascista.
Le leggi razziali di Benito Mussolini portarono alla morte migliaia di ebrei provocando loro sofferenze inenarrabili; migliaia di cittadini italiani di religione ebraica furono perseguitati ed umiliati. I meno fortunati furono arrestati, ridotti alla fame e spogliati di ogni bene, per essere poi spediti nei campi di sterminio, in Germania come anche nella risiera di San Sabba di Trieste.
Il 14 luglio 1938 fu pubblicato il «Manifesto del razzismo italiano» redatto da un gruppo di fascisti docenti nelle università italiane. Il manifesto venne trasformato in decreto il 15 novembre dello stesso anno, controfirmato da Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d’Italia e imperatore d’Etiopia «per grazia di Dio e per volontà della nazione».
Con il manifesto e con le leggi che vi seguirono, agli ebrei venne proibito di prestare servizio militare, esercitare l’ufficio di tutore, essere proprietari di aziende, essere proprietari di terreni e di fabbricati, avere domestici «ariani». Gli ebrei vennero lentamente licenziati dalle amministrazioni militari e civili, dagli enti provinciali e comunali, dagli enti parastatali, dalle banche, dalle assicurazioni e fu loro proibito l’insegnamento nelle scuole di qualunque ordine e grado.
Le responsabilità del regime fascista furono gravi e dirette, nonostante la tendenza generale volta ad attribuire al solo regime nazista la responsabilità diretta di ogni forma di persecuzione in Europa, assegnando al fascismo italiano una responsabilità o una corresponsabilità solamente marginale per i provvedimenti emanati e le azioni compiute in «sintonia» con l’alleato tedesco.
Il 5 agosto 1938 uscì nelle edicole e nelle librerie il primo numero del giornale «La difesa della Razza», editoriale diretto da Telesio Interlandi. Interlandi era un giornalista e uno scrittore molto conosciuto e già direttore, su disposizione di Mussolini, del quotidiano «Il Tevere». I suoi scritti, ben prima del Manifesto del razzismo italiano, erano intrisi di un razzismo ripugnante.
In ogni caso fu con «La difesa della Razza» che la politica razzista del regime nei confronti degli ebrei divenne metodica e pianificata.
La rivista fu probabilmente il prodotto giornalistico più vergognoso e infame del fascismo, alla cui base risiedevano teorie (quasi sempre totalmente inattendibili e false) che furono prodromiche al decreto del 15 novembre 1938, i cui tratti fondamentali possono essere riassunti nel modo seguente:
— le razze umane esistono;
— esistono grandi razze e piccole razze;
— il concetto di razza è concetto puramente biologico:
— la popolazione dell’Italia attuale è di origina ariana e la sua civiltà ariana; è una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici;
— esiste ormai una pura «razza italiana»;
— è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti;
— è necessario fare una netta distinzione tra mediterranei d’Europa (occidentali) da una parte gli orientali e da una parte gli africani;
— gli ebrei non appartengono alla razza italiana;
— i caratteri fisici e psicologici degli italiani non devono essere alterati in nessun modo.
Il manifesto rappresenta dunque il vero e proprio inizio della discriminazione nei confronti degli ebrei e che si tradurrà, lo stesso anno, nell’introduzione della prima legge razziale.
Con il presente provvedimento si prevede, ad 80 anni dall’introduzione delle leggi razziali, l’istituzione per l’anno 2018 dell’«Anno dell’eguaglianza e della lotta alle discriminazioni razziali», da affiancarsi, a partire dall’anno successivo, alla Giornata della memoria prevista per il 27 gennaio, di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, e a una serie di attività tese a non dimenticare quel tragico momento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione per il 2018 dell’anno dell’eguaglianza e della lotta alle discriminazioni)
1. In ricordo degli ottant’anni dall’introduzione delle leggi razziali volute del regime fascista, l’anno 2018 è dichiarato «anno dell’eguaglianza e della lotta alle discriminazioni razziali».
Art. 2.
(Concorso nazionale sulle leggi razziali del 1938)
1. Ai fini di cui all’articolo 1, il 14 luglio 2018, presso il Parlamento, si tiene una giornata dedicata al ricordo delle leggi razziali.
2. Possono partecipare alla commemorazione di cui al comma 1 le rappresentanze degli studenti degli istituti di istruzione di ciascuna regione e provincia autonoma selezionati all’esito di un concorso nazionale su base regionale avente ad oggetto le leggi razziali.
3. Al concorso di cui al comma 2 hanno accesso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano prodotto un elaborato tematico, realizzato in forma individuale o di gruppo.
4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il medesimo Ministero una Commissione con il compito di selezionare gli elaborati vincitori del concorso, uno per ogni regione e provincia autonoma. Dall’attuzione del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
(Interventi a sostegno delle attività formative e di studio)
1. A decorrere dall’anno 2019 la celebrazione di cui all’articolo 2, comma 1, ha luogo in coincidenza con la Giornata della memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211.
2. La Commissione, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 4, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 4, comma 2, adotta le opportune iniziative volte:
a) al recupero e al restauro di materiale storico, artistico, archivistico e museale riguardante le leggi razziali, nonché alla valorizzazione e alla pubblicazione, anche in formato digitale, del suddetto materiale ed alla sua collocazione in un’unica banca dati consultabile on line;
b) al riordino delle fonti storiche e alla pubblicazione dei relativi documenti insieme con i rispettivi inventari;
c) all’istituzione di borse di studio e all’emanazione di bandi in favore degli studenti delle università italiane;
d) alla realizzazione di ogni altro progetto utile per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in un milione di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, valutato in 100.000 euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.